L.R.
28 febbraio 2000, n. 13(1).
Disciplina
generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei
controlli interni della Regione dell'Umbria (1-bis).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 2000, n. 11, S.O.
(1-bis)
Legge modificata con L.R. 16 luglio
2001, n. 17.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Principi
generali.
1.
Al fine di dare applicazione ai nuovi principi in materia di riforma delle
amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dell'azione regionale, la Regione s'ispira, nei processi di
decisione e di gestione delle entrate e delle spese, al sistema della
programmazione di bilancio.
2.
La presente legge disciplina gli elementi fondamentali del sistema di cui al
comma 1, con riferimento particolare:
a)
agli obiettivi, ai soggetti, agli strumenti, alle procedure e alle verifiche
della programmazione regionale;
b)
agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
c)
alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle
entrate e procedimento di erogazione delle spese;
d)
ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale
della Regione;
e)
al sistema di controllo interno;
f)
alle responsabilità e ai controlli sulla gestione del bilancio.
Art.
2
Disciplina
dei procedimenti.
1.
La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione
e di bilancio previsti dalla presente legge è volta:
a)
ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il
coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il
coordinamento territoriale degli interventi;
b)
a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e
realizzazione degli interventi programmati;
c)
a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un
sistema ordinato di interrelazioni reciproche;
d)
ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra
soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini.
TITOLO
II
Programmazione
regionale
Sezione
I
Obiettivi
e soggetti della programmazione
Art.
3
Obiettivi
della programmazione regionale.
1.
La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi
dell'articolo 19 dello Statuto della Regione, si articola in programmazione
economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.
2.
La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale
elemento caratteristico della identità dell'Umbria in un quadro di
partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi
di governo.
3.
La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo
economico, sociale e territoriale dell'Umbria anche attraverso strumenti di
programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale
processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione
economica e sociale delle regioni d'Europa.
4.
La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione
nazionale e dell'Unione Europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle
proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli
degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra.
Autonomie
locali e Regione, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.
4
Soggetti
della programmazione regionale.
1.
Gli Enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di
impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli
organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali,
culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla
formazione
degli
strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni
regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
2.
Sono interlocutori ordinari della Regione nella definizione degli strumenti
della programmazione, le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione
Europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro
organi decentrati, le autonomie funzionali, le grandi agenzie di ricerca, le
altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.
Art.
5
Concertazione
e partenariato istituzionale e sociale.
1.
La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato
istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di
programmazione regionale.
2.
Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali
e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui
partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1.
Entro
tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la
composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le
specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le
rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale,
nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai
criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei
soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di
esame partenariale.
3.
Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali,
attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale
di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con
riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui
all'articolo 15 della medesima legge.
4.
Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo
4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato
sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro
competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.
5.
La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze
di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni
dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i
collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e
programmi comuni.
Sezione
II
Strumenti
della programmazione regionale
Art.
6
Programmi
e progetti.
1.
Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e
territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche
dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le
stesse in una configurazione compiuta di sistema.
2.
La Regione organizza ed attua le politiche di promozione di cui al comma 1,
prevalentemente attraverso l'attivazione dei programmi e dei progetti.
3.
Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di
attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche
o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori
organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico. Per ciascun programma è data specificazione delle
finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad
esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il
programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
4.
I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un
insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla
realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma.
Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base
di adeguati indicatori di efficienza, efficacia ed impatto sociale,
l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali
previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili
dell'attuazione degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli
e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con
riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per
ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei
meccanismi di controllo della relativa attuazione.
Art.
7
Atti
della programmazione.
1.
Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria
regionale:
a)
il piano regionale di sviluppo; d'ora in poi, PRS;
b)
il piano urbanistico territoriale; d'ora in poi, PUT;
c)
i piani di settore ed intersettoriali;
d)
i programmi strutturali regionali dell'Unione Europea;
e)
i programmi integrati di area;
f)
gli strumenti di programmazione negoziata;
g)
il documento. regionale annuale di programmazione; d'ora in poi DAP;
h)
la legge finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale.
Art.
8
Piano
regionale di sviluppo.
1.
Il PRS definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche
e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al
piano urbanistico territoriale, lo strumento che ne informa l'attività di
governo.
2.
Il PRS si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le
determinazioni programmatiche.
Le
determinazioni programmatiche del PRS costituiscono, congiuntamente al PUT, il
quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche
dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti
attuativi della programmazione regionale.
3.
I quadri di riferimento comprendono:
a)
l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo
regionale;
b)
il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello
sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le
potenzialità esistenti;
c)
la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella Regione per il
periodo di riferimento del PRS;
d)
le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della
Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di
specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale,
territoriale e ambientale.
4.
Le determinazioni programmatiche:
a)
stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo
complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;
b)
formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli
organi e gli enti preposti all'attuazione del PRS devono attenersi, nel
perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;
c)
individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali ed
organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione del PRS.
5.
I programmi e i progetti, così come definiti all'articolo 6, costituiscono
l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PRS e possono essere
integralmente definiti nel PRS stesso, o richiedere ulteriori specificazioni
all'interno dei piani di settore, dei programmi strutturali dell'Unione
Europea, di area, e/o negli strumenti di programmazione negoziata.
Art.
9
Piano
urbanistico territoriale.
1.
Il PUT ha l'obiettivo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione delle
risorse ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio, ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, dello Statuto.
2.
La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si
realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti
fondamentali di riferimento (PRS e PUT) i quali si integrano senza sovrapporsi.
3.
La struttura e i contenuti del PUT sono disciplinati dalla legge regionale 10
aprile 1995, n. 28.
Art.
10
Piani
di settore ed intersettoriali.
1.
I piani di settore ed intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e
modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo
dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale,
economico o territoriale e in attuazione del PRS o di leggi nazionali e
regionali.
Art.
11
Programmi
di intervento strutturale regionale dell'Unione Europea.
1.
I programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione Europea,
costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e
del Governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono
volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate
aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento
dell'armonizzazione economica e sociale delle regioni d'Europa.
2.
Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1, ci si attiene ai criteri
della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra i
sottoprogrammi settoriali e tra fondi strutturali.
Art.
12
Programmi
integrati d'area.
1.
I programmi integrati di area hanno come obiettivo il superamento di carenze ed
ostacoli allo sviluppo in determinate aree della Regione, nonché la
valorizzazione di risorse regionali e locali.
2.
Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i programmi
integrati di area definiscono le azioni e individuano i progetti strategici,
cui è assegnata la priorità nel processo di elaborazione ed attuazione e i
progetti collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di
aumentare l'efficacia dei primi.
Art.
13
Strumenti
di programmazione negoziata.
1.
La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità
di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di
soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse,
nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse
finanziarie dei soggetti coinvolti.
2.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996. n. 662, la
Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:
a)
l'intesa istituzionale di programma;
b)
l'accordo di programma quadro;
c)
il patto territoriale;
d)
il contratto d'area;
e)
il contratto di programma.
3.
L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il
quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti
settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un
orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi
di programma quadro.
4.
L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta
regionale con altri soggetti pubblici e Enti locali che si pone quale strumento
di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a
programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.
5.
Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un
programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo
locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è
promosso da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati e
può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture
collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto
con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza
con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.
6.
Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata, stipulato tra
amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei
datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire
obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare
lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della Regione
definiti dalle normative sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo.
Il
contratto di arca è sottoscritto dal Governo e dalla Giunta regionale che
assicurano la sua coerenza con gli strumenti della programmazione.
7.
Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma
regionali previsti ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto. Detti accordi hanno
la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla
realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza
regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali e
altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e
altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni ed integrazioni.
8.
La Regione può partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di
programma promossi dalle Amministrazioni dello Stato e da altri soggetti
pubblici e privati ai sensi della legge n. 662/1996.
Art.
14
Documento
regionale annuale di programmazione.
1.
La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio
e delinea gli interventi di finanza regionale mediante DAP.
2.
Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli
effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il
Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di programmazione
economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, come presentato
dal Governo al Parlamento.
3.
Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione
generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini
di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui
all'articolo 99, il DAP:
a)
verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e
degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;
b)
delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al
collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di
bilancio.
4.
Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale
della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel
DAP sono altresì indicati:
a)
le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo
sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di
riferimento;
b)
gli aggiornamenti e le modificazioni del PRS e degli altri documenti di
programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione
attuativa e alla strumentazione operativa;
c)
il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni
compresi nel bilancio pluriennale;
d)
le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza
della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, nonché
il livello programmatico di imposizione fiscale;
e)
gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di
finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti
con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle
compatibilità di cui alle lettere c) e d);
f)
la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli
indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento
tendenziale;
g)
i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.
Art.
15
Legge
finanziaria, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale.
1.
La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo
scopo di collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di
entrata e di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale,
i mezzi necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della
programmazione regionale.
2.
La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono
disciplinati nel Titolo III della presente legge.
Sezione
III
Procedure
di formazione degli atti di programmazione
Art.
16
Organizzazione
delle strutture di coordinamento della programmazione.
1.
La Giunta regionale individua e disciplina, fuori dall'ambito delle direzioni
regionali previste dall'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15,
l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture
deputate alla predisposizione e al coordinamento tecnico degli atti di
programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e
intersettoriale, tenendo conto dei compiti attribuiti all'Istituto regionale
per le ricerche economiche e sociali (IRRES), della collaborazione di enti,
centri di
ricerca,
università, nonché di professionalità tecniche e culturali esterne di alto
profilo specialistico.
Art.
17
Procedimento
di formazione del piano regionale di sviluppo.
1.
Entro cinque mesi dall'inizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno
schema di PRS secondo il seguente iter procedurale interno;
a)
le strutture di coordinamento della programmazione, sulla base delle
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale, elaborano
uno schema tecnico di PRS che viene sottoposto alle direzioni che formulano
indicazioni e proposte;
b)
lo schema tecnico di PRS, rielaborato tenendo conto delle indicazioni di cui
alla lettera a), viene presentato alla Giunta regionale dal responsabile delle
strutture di coordinamento della programmazione di concerto con i direttori
regionali;
c)
la Giunta regionale adotta lo schema di PRS ai fini degli adempimenti di
concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 2.
2.
Lo schema di PRS, è sottoposto dalla Giunta regionale, all'esame del tavolo di
concertazione economico-sociale istituito dall'articolo 5 e delle conferenze
partecipative sugli atti della programmazione regionale istituite dall'articolo
6 della L.R. n. 34/1998. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni
entro 45 giorni dalla presentazione dello schema di PRS.
3.
La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 2, delibera il progetto di PRS e lo presenta all'esame del
Consiglio regionale nei successivi 10 giorni, allegando i documenti e i pareri
che scaturiscono dalla concertazione.
4.
Il PRS è approvato con atto amministrativo di indirizzo politico del Consiglio
regionale.
5.
Qualora il PRS si riferisca ad un periodo inferiore alla legislatura, o
comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto economico-sociale o
istituzionale, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale un
aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento corrente delle determinazioni
programmatiche del PRS, avviene, di norma in sede di approvazione del DAP.
Art.
18
Procedimento
di formazione del PUT.
1.
La direzione competente, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale,
elabora uno schema tecnico del documento preliminare di PUT e lo sottopone alle
direzioni e alle strutture di coordinamento della programmazione che formulano
indicazioni e proposte.
2.
Lo schema tecnico del documento preliminare di PUT, rielaborato tenendo conto
delle indicazioni di cui al comma 1, viene presentato alla Giunta regionale dal
direttore competente, di concerto con gli altri direttori e con il responsabile
delle strutture di coordinamento della programmazione.
3.
La Giunta regionale adotta lo schema del documento preliminare di PUT ai fini
degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 4.
4.
Lo schema del documento preliminare di PUT è sottoposto dalla Giunta regionale
all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall'articolo
5 e delle conferenze partecipative istituite dall'articolo 7 della L.R. n.
28/1995, così come modificato ed integrato dall'articolo 21 della L.R. n.
34/1998.
5.
Lo schema tecnico della proposta di PUT è formato sulla base del documento
preliminare approvato; per la sua adozione si applicano le procedure previste
dal presente articolo per la formazione del documento preliminare.
6.
Lo schema della proposta di PUT è sottoposto dalla Giunta regionale alla
concertazione prevista dal comma 4.
Art.
19
Procedimento
di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione
Europea.
1.
I programmi strutturali regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto
forma di Documenti unici di programmazione (DOCUP), di piani di sviluppo rurale
e di piani di sviluppo dell'occupazione o secondo altre determinazioni
settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure
dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in
ordine agli aspetti di concertazione sociale ed istituzionali, di valutazione
ex-ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e
controllo.
2.
La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di
coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli
schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi strutturali. La elaborazione
si effettua con specifico riferimento:
a)
all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni
strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri
programmi dell'Unione Europea;
b)
alla valutazione ex-ante economica, sociale, occupazionale ed ambientale;
c)
alla fattibilità finanziario-contabile;
d)
alle procedure di controllo della fase di realizzazione.
3.
La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la
direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche
degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi strutturali vengono
presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal
responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto
con gli altri direttori regionali.
4.
La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare
per il negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema
generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di
concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5, e delle
conferenze partecipative sugli atti della programmazione regionale previsti
dall'articolo 6 della L.R. n. 34/1998. La Giunta regionale presenta lo schema
generale di orientamenti di programma al Consiglio regionale allegando i pareri
e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale
approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il PRS,
vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti
generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai
contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi
strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze
strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea.
5.
La Giunta regionale assicura attraverso la cabina di regia dei programmi
comunitari istituita in base agli accordi tra Governo italiano e Commissione
europea, il coordinamento generale delle fasi di programmazione,
riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.
6.
Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario dell'attuazione derivanti
dal Regolamento (CE) 15 ottobre 1997, n. 2064, sono assicurati da una struttura
operativa creata nell'ambito della direzione regionale alle risorse
finanziarie, umane e strumentali. Tale struttura costituisce il riferimento per
l'Autorità indipendente di controllo finanziario di cui al suddetto
regolamento.
Art.
20
Procedimento
di formazione delle intese istituzionali di programma.
1.
Le intese istituzionali di programma di cui alla L. n. 662/1996 contengono un
impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un
piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:
a)
ad una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie
disponibili;
b)
all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni
programmati,
c)
alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e
revisione periodica dei programmi.
2.
Alla gestione delle intese sono preposti: un comitato istituzionale di gestione
composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta
regionale e un comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio
delle funzioni tecniche connesse alle intese.
3.
Per la formazione e presentazione alla Giunta regionale dello schema generale
di orientamenti di cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di
cui al comma 1, vengono seguite le procedure interne previste al comma 1
dell'articolo 17.
4.
La Giunta regionale, in preparazione del negoziato con il Governo, adotta uno
schema generale di orientamenti di programma che sottopone all'esame dei tavoli
di concertazione istituito dall'articolo 5 e delle conferenze partecipative
sugli atti della programmazione regionale previste dall'articolo 6 della L.R.
n. 34/1998.
5.
La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma al
Consiglio regionale con i pareri e i documenti che scaturiscono dalla
concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una
risoluzione in cui, in coerenza con il PRS, vengono indicati gli orientamenti
di programma e le priorità.
Art.
21
Procedimento
di formazione del documento regionale annuale di programmazione.
1.
La Giunta regionale adotta lo schema di DAP secondo il seguente iter
procedurale:
a)
lo schema tecnico di DAP è elaborato sulla base del PRS e di ulteriori
indicazioni programmatiche della Giunta regionale, dalle strutture di
coordinamento della programmazione e dalla direzione alle risorse, d'intesa con
le altre direzioni che ne curano, in particolare, gli aspetti di competenza,
b)
lo schema tecnico di DAP viene presentato alla Giunta regionale dal
responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione e dal
direttore alle risorse di concerto con gli altri direttori regionali;
c)
la Giunta regionale adotta lo schema di DAP ai fini degli adempimenti di
concertazione sociale ed istituzionale di cui al comma 2.
2.
Lo schema di DAP è sottoposto all'esame del tavolo di concertazione
economico-sociale istituito dall'articolo 5 e della conferenza partecipativa
sugli atti della programmazione regionale istituita dall'articolo 6 della L.R.
n. 34/1998.
3.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di DAP
allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla concertazione. Il
Consiglio regionale approva il DAP entro il 31 luglio, con atto di indirizzo
politico-amministrativo.
Art.
22
Procedure
interne di formazione disciplinate dalla Giunta regionale.
1.
Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative ai
programmi integrati di area, agli accordi di programma quadro, ai patti
territoriali, ai contratti d'area, nonché quelle relative agli accordi di
programma regionali previsti dall'articolo 16 dello Statuto e ai contratti di
programma di cui alla L. n. 662/1996, sono definite con atto di Giunta.
2.
La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1, designando le
strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte
nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.
3.
La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e
organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e
contratti di cui al comma 1.
Art.
23
Verifica
di coerenza con il PRS.
1.
Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6, con il PRS,
qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai
direttori competenti per materia che ne danno motivazione negli atti trasmessi
all'esame della Giunta regionale. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai
pareri di conformità con il PRS espressi dagli altri direttori regionali e dal
responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione previste
dall'articolo 16.
Sezione
IV
Verifica
dell'attuazione degli atti di programmazione
Art.
24
Monitoraggio
e valutazione dei programmi e dei progetti.
1.
La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei
programmi e dei progetti.
2.
Presso le strutture di coordinamento della programmazione è organizzato un
sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali
strumenti di programmazione.
3.
La Giunta regionale individua con proprio atto le strutture deputate al
monitoraggio adottando metodi e procedure di valutazione dei progetti e delle
politiche di intervento. Tale atto individua i raccordi e le strumentazioni
organizzative con analoghe procedure nazionali e dell'Unione Europea.
Art.
25
Rapporti
sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti.
1.
I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali,
elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli
stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere,
delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà
incontrate ed eventuali ritardi accumulati.
2.
I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli
ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o
revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti
sono messi a disposizione del tavolo di concertazione fra le parti economiche e
sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'articolo 5.
TITOLO
III
Programmazione
e bilancio
Sezione
I
Strumenti
di programmazione finanziaria e di bilancio
Art.
26
Nozione.
1.
Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere
lo sviluppo sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula
le previsioni di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della
programmazione finanziaria.
2.
La Regione realizza la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati
che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del
bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono
strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio:
a)
il DAP;
b)
la legge finanziaria regionale;
c)
il bilancio pluriennale;
d)
il bilancio annuale di previsione.
Art.
27
Legge
finanziaria regionale.
1.
Entro il 15 settembre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il
disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria
regionale, la Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi
nel DAP, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale
vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto
della programmazione economico-finanziaria regionale.
2.
Con la legge finanziaria regionale, la Regione non può introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a
quanto previsto dal presente articolo.
3.
La legge finanziaria regionale stabilisce:
a)
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei
mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
b)
gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del fondo di cui
all'articolo 47;
c)
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi
regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata
alla legge finanziaria regionale;
d)
la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono
spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su
ciascuno degli anni considerati.
4.
La legge finanziaria regionale può disporre:
a)
variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie
della Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è
nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette,
tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma,
dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;
b)
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla
Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale
medesimo, non compreso nel regime contrattuale;
c)
la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;
d)
altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria
regionale dalle leggi regionali.
5.
La legge finanziaria regionale può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni
di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di
parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni
permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
Art. 28
Bilancio pluriennale.
1.
Il bilancio pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad
assicurare la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati
nel piano regionale di sviluppo e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale
espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in
base
alla legislazione vigente, nonché le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PRS e
nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello
Stato.
2.
Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento
quelli del PRS e considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni e
non superiore a cinque anni, seguendo il metodo della programmazione
scorrevole.
3.
Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di
bilancio e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le
spese ivi contemplate.
4.
Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di
esercizi futuri.
Art.
29
Fondi
speciali.
1.
La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei
fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti
legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli
obiettivi
del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto
di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura
finanziaria annuale e pluriennale.
2.
I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di
spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle
autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità
dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
3.
Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo
le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.
4.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti
legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi
riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio,
purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale
esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.
In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi
speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori
spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.
5.
Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di
bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di
spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino
a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui
al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale
disavanzo di cui all'articolo 36.
Art.
30
Leggi
regionali di spesa.
1.
Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate,
devono indicare l'ammontare degli oneri, distinto per annualità e la relativa
copertura con riferimento al bilancio pluriennale.
2.
Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto
per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Le leggi di spesa
a carattere permanente indicano l'onere a regime, ovvero possono rinviare le
quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria regionale, ai sensi
dell'articolo 27.
3.
Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare
complessivo della spesa e l'onere per competenza e per cassa relativo al primo
anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa
di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire
dall'esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le
quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni
giuridicamente perfezionati.
4.
L'amministrazione regionale può stipulare contratti o, comunque, assumere
obbligazioni e impegni nel limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui
al comma 3, ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria regionale, fermo
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun anno soltanto le
somme corrispondenti alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso
del relativo esercizio. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti
nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.
Art.
31
Copertura
finanziaria delle leggi di spesa.
1.
La copertura finanziaria delle leggi regionali che importino nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:
a)
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti
dall'articolo 29, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio
annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente;
b)
mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
c)
a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso
dell'esercizio;
d)
mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.
Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2.
I disegni di legge regionale che comportino nuove o maggiori spese ovvero
diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. La relazione indica i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in
sede consiliare secondo le disposizioni del regolamento interno del Consiglio
regionale.
Art.
32
Leggi
regionali di garanzia.
1.
La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o
sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed
altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese
rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la
copertura finanziaria del relativo rischio.
2.
Nel bilancio regionale viene iscritta un'apposita unità previsionale di spesa
dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni
rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi
assunti dalla Regione con le garanzie prestate.
3.
In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le
garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di
enti e/o di altri soggetti.
4.
La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione
nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il
recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.
5.
Nell'entrata del bilancio annuale è iscritta un'apposita unità previsionale di
base cui vengono imputate le somme recuperate.
Sezione
II
Bilancio
annuale di previsione
Art.
33
Anno
finanziario.
1.
La gestione delle entrate e delle spese della Regione si svolge in base al
bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle
decisioni di politica finanziaria.
2.
Il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità
temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il l° gennaio e
termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art.
34
Principi
del bilancio.
1.
Il bilancio della Regione è costruito sulla base dei criteri dell'integrità,
dell'universalità e dell'unità.
2.
Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte
in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad
esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente
senza essere ridotte delle entrate correlative.
3.
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi
al di fuori del bilancio.
Art.
35
Struttura
del bilancio.
1.
Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa,
in unità previsionali di base.
Le
unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di
attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze
della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano ad un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa
gestione.
2.
Per ogni unità previsionale sono indicati:
a)
l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente quello cui il bilancio si riferisce;
b)
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si
prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c)
l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si
prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra
operazioni in conto competenza ed in conto residui.
3.
Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 2, è iscritto
l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare
al termine dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. Tra
le entrate di cui alla lettera c) del comma 2, è iscritto l'ammontare del fondo
di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
L'utilizzo dell'eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano
dell'eventuale saldo finanziario negativo sono regolati dall'articolo 37.
4.
Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b) del comma 2, sono iscritti in
bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o
interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo,
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce a impegni di spesa a norma
dell'articolo 67.
Art.
36
Equilibrio
del bilancio.
1.
Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al
totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio purché
il relativo disavanzo sia coperto da mutui o da prestiti autorizzati con la
legge di bilancio, nei limiti fissati dalla legge.
2.
Il totale delle spese correnti di cui si autorizza l'impegno, al netto di
quelle finanziate da entrate aventi destinazione vincolata per legge, non può,
in ciascun bilancio annuale, essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da
mutui e da prestiti, quelle a destinazione vincolata e quelle relative a
servizi per conto di terzi.
3.
Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 2, l'eventuale saldo
negativo iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, è da
considerare per la sua copertura come spesa corrente, fatta eccezione per la
quota del saldo negativo medesimo determinato dalla mancata stipulazione di
mutui già autorizzati nell'esercizio precedente per la parte afferente a
correlative spese impegnate.
4.
In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere
superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato
alla presunta, giacenza iniziale di cassa.
Art.
37
Iscrizione
del saldo finanziario.
1.
Il saldo finanziario positivo presunto relativo alle gestioni degli anni
precedenti può essere iscritto in bilancio con le modalità di cui all'articolo
35, comma 3, per essere destinato al finanziamento di spese di investimento o
di spese correnti di carattere straordinario. Il relativo utilizzo è
subordinato all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di cui
all'articolo 45.
2.
Il saldo finanziario negativo presunto deve essere iscritto in bilancio e
trovare nel medesimo idonea copertura ai sensi dell'articolo 36, comma 3, fatti
salvi i provvedimenti di assestamento del bilancio medesimo.
Art.
38
Classificazione
delle entrate e delle spese.
1.
Le entrate della Regione sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo
I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi
erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
Titolo
II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente
dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
Titoli
III: Entrate extratributarie;
Titolo
IV: Entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da
trasferimenti in conto capitale;
Titolo
V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo
VI: Entrate per contabilità speciali.
Nell'ambito
di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in:
a)
categorie, secondo la natura dei cespiti;
b)
unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e
dell'accertamento dei cespiti;
c)
capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della
rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli eventuali
vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della
Regione.
2.
Le spese della Regione sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo
I: Spese correnti;
Titolo
II: Spese di investimento;
Titolo
III: Spese per rimborso di mutui e prestiti;
Titolo
IV: Spese per contabilità speciali.
Nell'ambito
di ciascun titolo le spese si ripartiscono in:
a)
funzioni obiettivo individuate con riguardo alla esigenza di definire le
politiche regionali. La classificazione per funzione obiettivo è definita sulla
base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione;
b)
unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale.
Le unità della spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di
funzionamento, con enucleazione ai soli fini conoscitivi delle spese di personale,
e unità per interventi, per oneri del debito e per oneri comuni. Le
unità
relative alla spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di
investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese. Le
unità previsionali relative ad interventi di spese correnti e a spese per
investimento sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività,
anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze di ciascun
centro di responsabilità;
c)
capitoli, secondo l'oggetto, ovvero più oggetti strettamente collegati
nell'ambito di uno stesso centro di responsabilità amministrativa, di una
funzione o di un piano, programma o progetto della Regione. I capitoli
costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione e non sono oggetto di approvazione consiliare.
3.
In allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro dal
quale risultano:
a)
le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica;
b)
le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;
c)
gli incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
4.
In base al principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici,
le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.
5.
Il bilancio contiene altresì un riassunto delle spese relative alle funzioni
delegate dallo Stato alla Regione e di quelle relative alle funzioni delegate
dalla Regione agli Enti locali e pone in evidenza le spese finanziate con
entrate a destinazione vincolata.
Art.
39
Approvazione
del bilancio.
1.
Formano oggetto di approvazione del Consiglio regionale con legge solo le
previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e del comma 3
dell'articolo 35. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere
costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di
pagamento.
2.
In apposito allegato al bilancio di previsione. le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli a fini conoscitivi.
Art.
40
Centri
di responsabilità amministrativa.
1.
Il livello di responsabilità amministrativa è individuato in modo da assicurare
il costante adeguamento della struttura del bilancio di direzione
all'ordinamento legislativo e alle altre norme di organizzazione della Regione
medesima.
Art.
41
Individuazione
delle unità previsionali di base e dei capitoli.
1.
La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di
approvazione del bilancio della Regione, con la quale si provvede alle
eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno
precedente.
2.
La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini
della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla Giunta regionale. Non
possono essere incluse nel medesimo capitolo:
a)
spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
b)
spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e
prestiti;
c)
spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni
delegate dallo Stato;
d)
spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte
nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
Art.
42
Fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
1.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un
fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.
2.
Da tale fondo, sono prelevate, con deliberazione della Giunta regionale, le
somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle
unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, alla condizione che
riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e
la riscossione delle entrate.
3.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri
del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti e quelle
concernenti i residui passivi caduti in perenzione amministrativa qualora il
relativo ammontare sia richiesto dai creditori, nonché i fondi di garanzia a
fronte della fidejussione concessa dalla Regione.
4.
L'elenco delle unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
del comma 2, è allegato al bilancio.
Art.
43
Fondo
di riserva per le spese impreviste.
1.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un
fondo di riserva per le spese impreviste.
2.
Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e
iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità
previsionali di base della spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese
dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e
di
improrogabilità,
non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino
capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono
comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.
3.
Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da approvarsi con
apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le
quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2.
4.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un
elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i
quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
Art.
44
Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa.
1.
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per
l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è
annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione
del
bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo
dei pagamenti previsti nell'esercizio.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal fondo ed iscritte
in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di spesa del
bilancio le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
relative dotazioni.
3.
Le deliberazioni di cui al comma 2, non sono soggette a controllo e sono
comunicate al Consiglio regionale entro cinque giorni dalla data di adozione.
Art.
45
Assestamento
di bilancio.
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge
l'assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si
ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli
stanziamenti delle quote annuali di spese a carattere pluriennale, fermo
restando i vincoli di cui all'articolo 36 - si provvede:
a)
all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)
all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio
precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate
e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni
intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
c)
all'aggiornamento dell'ammontare del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce;
d)
all'aggiornamento, nel caso di un saldo positivo risultante dagli elementi di
cui alla lettera b), degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa cui è
destinata l'utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto
saldo risulti negativo, all'aggiornamento dell'ammontare delle iscrizioni di
bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio.
Art.
46
Variazioni
di bilancio.
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio le
variazioni al bilancio, mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di
base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti, al fine di iscrivere
nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legge.
2.
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio
già presentato al Consiglio regionale in corso di approvazione, finanziate in
tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi speciali del bilancio
precedente a norma dell'articolo 29, autorizzano, altresì, la Giunta regionale
ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio
di competenza e di cassa.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, e non
oltre il 30 novembre, variazioni ai capitoli del bilancio che non comportino
variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di base. Con legge di
bilancio o di variazione allo stesso, la Giunta regionale può essere, altresì,
autorizzata ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di più unità
previsionali di base strutturalmente collegati, nell'ambito di un medesimo
programma o progetto.
4.
Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco delle unità
previsionali di base da approvarsi con apposito articolo della legge di
bilancio per le quali può esercitarsi la facoltà indicata al comma 3.
5.
La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le modificazioni
occorrenti alle denominazioni delle unità previsionali di base e dei capitoli e,
se necessario, a disporre l'unificazione o la suddivisione degli stessi.
6.
Le deliberazioni della Giunta regionale di variazione del bilancio di cui ai
commi 1, 2, 3 e 5 sono comunicate al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla
data in cui sono diventate esecutive.
7.
Salvo quanto disposto dalla presente norma, nonché dagli articoli 42, 43 e 44,
ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve
essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre. Dopo
tale data, nessuna variazione al bilancio può essere deliberata, salvo quelle
di cui ai commi 1 e 2.
8.
Tutti i provvedimenti di variazione al bilancio sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art.
47
Finanziamento
di programmi comunitari.
1.
Nello stato di previsione della spesa, è iscritto, in apposita unità
previsionale di base, un fondo per il finanziamento dei programmi e progetti
ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, nell'importo stabilito
con la legge finanziaria.
2.
La disponibilità del fondo di cui al comma 1, costituisce riscontro,
relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura
finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi
comunitari e statali.
3.
La Giunta regionale, in relazione all'approvazione dei programmi attuativi di
regolamenti comunitari da parte della Unione Europea e dello Stato, provvede
con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione
della quota di cofinanziamento regionale nelle unità previsionali di base
esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base.
4.
In conseguenza delle modificazioni intervenute ai piani finanziari dei
programmi di cui al comma 3, da parte di organi comunitari e statali, la Giunta
regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie,
anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli
stanziamenti di bilancio alle modifiche intervenute.
Sezione
III
Bilancio
di direzione
Art.
48
Bilancio
di direzione. Nozione.
1.
Il bilancio di direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le
funzioni di governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione
rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.
2.
La struttura del bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:
a)
con il bilancio annuale di previsione, adottando il medesimo sistema di
classificazione delle entrate e delle spese stabilito dall'articolo 35, con
l'ulteriore specificazione in "capitoli" delle unità previsionali di
base;
b)
con la struttura organizzativa della Regione attraverso la classificazione
delle entrate e delle spese per centri di responsabilità amministrativa e, ove
ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, per
centri di costo;
c)
con gli strumenti della programmazione di cui al titolo Il e al titolo III -
sezione I - della presente legge e, in particolare, con il DAP e con il
bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi,
programmi e progetti.
Art.
49
Formazione.
1.
La proposta del bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi
centri di responsabilità amministrativa, è assunta a base tecnica del processo
della formazione del bilancio di previsione annuale ed è redatta contestualmente
al bilancio pluriennale in attuazione del DAP.
Art.
50
Contenuti.
1.
Il bilancio di direzione, adottato dalla Giunta regionale anche sulla base
delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 49, determina gli obiettivi di
gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli
stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa
unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel
rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per
la gestione.
2.
Il bilancio di direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo
e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa.
3.
Il bilancio di direzione è adottato entro il termine di dieci giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o
della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima
dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.
4.
Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema di
controllo interno previsto dall'articolo 95.
5.
Al termine di ciascun trimestre, il dirigente titolare del centro di
responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di
gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va
presentata alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
Art.
51
Variazioni.
1.
I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono
effettuare, con propri atti da adottare entro e non oltre il 30 novembre,
variazioni compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento
stanziate nel bilancio loro assegnato.
2.
Le variazioni ai capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate
dal comma 1, e nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono
deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 46, comma 3.
Sezione
IV
Bilanci
di altri enti
Art.
52
Bilanci
degli enti dipendenti dalla Regione.
1.
I bilanci di previsione degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti
dalla Regione, comunque costituiti, sono trasmessi annualmente per
l'approvazione, alla Giunta regionale entro il l° settembre. Essi sono allegati
al bilancio di previsione della Regione a norma di Statuto e pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Nei bilanci degli enti predetti, redatti in termini di competenza e di cassa, le
spese sono classificate e ripartite secondo le direttive della Giunta
regionale, in modo da consentire la compilazione di un bilancio consolidato
regionale.
3.
Le spese degli enti, aziende, organismi ed istituti di cui al comma 1, che
concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio
regionale dello stesso esercizio, sono altresì indicate nel bilancio della
Regione, in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base.
4.
I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla
Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale,
comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli
articoli 85, 86 e 87.
5.
I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia
partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione
dell'anno cui si riferiscono.
Art.
53
Entrate
e spese degli enti locali per funzioni delegate e per l'attuazione di progetti
regionali.
1.
Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli
enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione
della delega.
2.
Le leggi medesime stabiliscono altresì le modalità di iscrizione dei fondi
stessi nel bilancio degli enti locali delegati, nonché i termini e le modalità
per la presentazione dei rendiconti e degli altri documenti necessari per il
controllo di cui all'articolo 103.
3.
Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle
funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative,
si provvede a carico di apposite unità previsionali di base, da istituire nel
bilancio regionale, distinte da quelle relative alle spese di funzionamento
dell'amministrazione regionale.
4.
In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle
previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel
medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni loro delegate
dalla Regione o comunque nell'ambito di progetti della Regione.
5.
Nell'allegato di cui al comma 4, le spese sono ripartite secondo i criteri
prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.
6.
Al fine di favorire forme di coordinamento e di collaborazione nella gestione
della spesa pubblica regionale, anche attraverso la predisposizione di
strumenti contabili e amministrativi che forniscano una visione complessiva ed
unitaria degli interventi posti in essere nei vari settori ad opera di più enti
pubblici, le spese degli enti locali relative a progetti della Regione inclusi
nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel
bilancio della Regione in nota a margine delle corrispondenti unità
previsionali di base del bilancio medesimo.
7.
I fondi assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni
delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti
medesimi.
Sezione
V
Procedimento
di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
Art.
54
Procedimento
integrato di formazione.
1.
La formazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo
26 costituisce procedimento integrato, su base annuale, al fine di assicurare
trasparenza alle scelte di bilancio e certezza nell'impegno delle risorse
pubbliche.
2.
Il processo di formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio
pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del disegno di legge
finanziaria regionale si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge e
nei termini previsti dallo
Statuto.
Art.
55
Sessione
di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale.
1.
Al fine di assicurare in maniera organizzata ed efficace l'esame, la
discussione e l'approvazione da parte del Consiglio regionale degli strumenti
di bilancio entro i termini stabiliti dalla presente legge, è istituita la
sessione di bilancio.
2.
Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno, di cui alla legge
regionale 16 aprile 1998, n. 14, ai principi e alle norme della presente legge
provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di
esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio di cui all'articolo 26, le modalità di presentazione. esame,
discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.
3.
Dalla data di presentazione del disegno di legge della finanziaria regionale e
fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di
previsione non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni
consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni
alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il
bilancio pluriennale.
Art.
56
Criteri
di previsione.
1.
Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione della Regione
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce,
rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa
storica incrementale.
2.
Le autorizzazioni di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei
pagamenti in conto residui e in conto competenza nel corso dell'esercizio cui
il bilancio si riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media
dello smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva capacità
di spesa dei centri di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le
singole unità di base. Alle eventuali integrazioni, si provvede a carico del fondo
di riserva delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 44.
Art.
57
Divulgazione
della conoscenza del bilancio.
1.
Un estratto del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale,
relativo ai dati più significativi, è pubblicato su due quotidiani aventi
particolare diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su
un periodico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2.
La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla fine della sessione di bilancio,
con la collaborazione dell'Ufficio stampa e dell'Ufficio del bilancio, ad
elaborare una sintesi più ampia degli strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio di cui all'articolo 26, volta ad assicurare la conoscenza dei
principali elementi della politica di bilancio della Regione sulla base dei
principi di trasparenza e semplificazione.
TITOLO
IV
Gestione
del bilancio
Sezione
I
Esercizio
provvisorio
Art.
58
Definizione
e limiti.
1.
L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un
periodo non superiore a tre mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.
2.
La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione
delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del
bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limite di somma.
3.
Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite
limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine
all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità
previsionali di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato
fino all'approvazione della legge di bilancio.
4.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio
regionale, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora
presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base
dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello
stanziamento di ogni unità di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.
Art.
59
Gestione
provvisoria del bilancio.
1.
Qualora la legge finanziaria e quella di approvazione del bilancio o la legge
di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al
Consiglio regionale, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei
confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità
o quella di merito a norma del medesimo articolo, è autorizzata la gestione del
bilancio medesimo limitatamente alle parti e alle spese non coinvolte nel
rinvio o nell'impugnativa.
2.
Nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, è autorizzata
la gestione limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista in ciascuna
unità di base per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della
maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente
regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi.
Sezione
II
Acquisizione
delle entrate
Art.
60
Fasi
dell'entrata.
1.
L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della
Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca
nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.
Art.
61
Accertamento.
1.
Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione in
base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori
determinati o determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote
delle obbligazioni pluriennali che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.
2.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è
disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate
concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è
disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici,
ovvero della relativa comunicazione di accredito.
3.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è
disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
4.
Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma,
sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare
e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.
5.
Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa,
l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del
pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della
spesa.
6.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il
credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del
medesimo.
7.
La competenza ad accertare le entrate appartiene al dirigente del centro di
responsabilità amministrativa cui si riferisce l'entrata o a un suo delegato.
Art.
62
Riscossione
e versamento.
1.
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il
pagamento della relativa somma alla Regione, tramite il tesoriere od altro
ufficio, ente o incaricato a ciò autorizzato per legge o regolamento.
2.
Le somme riscosse da uffici o enti esterni alla Regione o dagli incaricati sono
versate integralmente e nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal
titolo, al tesoriere regionale.
3.
Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto dal dirigente del
centro di responsabilità amministrativa competente o da un suo delegato e
trasmesso dal Servizio ragioneria.
4.
Il tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel
bilancio, o siano iscritte in difetto e pur in pendenza dell'emissione del
relativo ordinativo.
Art.
63
Mutui
e prestiti.
1.
Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e
prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari,
è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di
variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata
massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in
riferimento al bilancio pluriennale.
L'autorizzazione
stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
2.
Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è
stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo dell'esercizio
di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
3.
Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di
prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono
iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base
distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la
quota destinata al rimborso del capitale.
4.
La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata - in relazione
alle effettive esigenze di cassa - dalla Giunta regionale, la quale determina
il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre
eventuali condizioni accessorie.
5.
Entro 15 giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta regionale è tenuta a
darne notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con
tutti i termini e condizioni pattuite.
6.
Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine
dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.
7.
Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui
autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono
minori entrate rispetto alle previsioni.
Art.
64
Compiti
dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate.
1.
I responsabili del sevizio tributario, nonché i funzionari della Regione o di
altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle
loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che
l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati
prontamente ed integralmente.
2.
È tenuta, a cura del Servizio ragioneria, separata registrazione, con
riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di bilancio
interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli
ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli
relativi a riscossioni in conto residui.
Art.
65
Rinuncia
alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.
1.
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a
disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di
entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il
costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni
singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro
il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.
2.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante deliberazione della
Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.
Sezione
III
Erogazione
delle spese
Art.
66
Fasi
della spesa.
1.
Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio
regionale a norma di leggi, regolamenti od altri atti amministrativi,
costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il
funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione
regionale.
2.
Tutte le spese della Regione passano attraverso le seguenti fasi:
a)
impegno;
b)
liquidazione;
c)
ordinazione;
d)
pagamento.
Tali
fasi possono essere simultanee.
Art.
67
Impegni
di spesa.
1.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute
dalla Regione, in base alla legge, o a contratto o ad altro titolo, a creditori
determinati o determinabili a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate.
2.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla
base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese
correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei
servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che
vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
3.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di
ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza
dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale
possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima
annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante
sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi
successivi.
4.
Il provvedimento che dispone la liquidazione a saldo su ciascuno impegno di
spesa indica la residua disponibilità sull'impegno stesso, quale economia
riutilizzabile.
5.
Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse
assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere
obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con
l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a)
dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione
Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
b)
dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle
deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
6.
L'autorizzazione annuale al pagamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5,
è vincolata a quanto previsto dalle quote dei piani finanziari dell'Unione
Europea e da quelle di cui alle delibere con le quali il CIPE provvede al cofinanziamento
nazionale o al riparto di risorse.
Art.
68
Assunzione
di impegni sugli esercizi futuri.
1.
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui
all'articolo 67, comma 3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri
è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della
legislatura.
2.
Nel caso delle spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi
limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a
quello di normale scadenza della legislatura.
Art.
69
Soggetti
preposti all'assunzione degli impegni di spesa.
1.
La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta alla
Giunta regionale, fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento, per
questi ultimi, ai capitoli loro assegnati nel bilancio di direzione di cui
all'articolo 48.
2.
L'assunzione dell'impegno di spesa conseguente ad obbligazioni contrattuali è
effettuata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa
contestualmente all'approvazione dei contratti.
3.
Tutti gli atti dai quali derivano impegni di spesa a carico del bilancio
regionale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al
Servizio ragioneria della Regione per essere muniti del visto di regolarità
contabile ai fini della loro esecutività.
4.
Il Servizio ragioneria provvede alle relative registrazioni nel sistema di
contabilità finanziaria di cui all'articolo 92.
Art.
70
Liquidazione
delle spese.
1.
La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare
l'ammontare del debito scaduto, sulla base di idonea documentazione.
2.
Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo
provvede il dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente
per materia o un suo delegato.
Art.
71
Ordinazione
delle spese.
1.
Ad eccezione del pagamento delle spese di cui all'articolo 75, ciascun centro
di responsabilità amministrativa competente per materia provvede ad emettere i
titoli di spesa, in esecuzione degli atti di liquidazione disposti o in
esecuzione delle leggi che indichino il creditore, la somma da pagare, l'unità
previsionale
e il capitolo di imputazione della spesa.
2.
I titoli di spesa sono firmati dal dirigente del centro di responsabilità di
cui al comma 1, o da un suo delegato.
3.
I titoli di spesa emessi vengono trasmessi con elenco al Servizio ragioneria
della Regione per il riscontro e l'invio al tesoriere ai fini del pagamento.
4.
È ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con modalità previste
dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto
applicabile.
5.
Qualora il dirigente del centro di responsabilità amministrativa non possa, per
ragioni organizzative, effettuare gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il
dirigente medesimo può richiedere che gli stessi siano svolti dal Servizio di
ragioneria.
Art.
72
Pagamento
delle spese.
1.
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o
collettivi, di ordine di accreditamento nonché di ruoli di spesa fissa e di
elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di
pagamento in conto competenza o in conto residui.
2.
Il Servizio ragioneria della Regione, in sede di riscontro dei titoli di spesa
di cui all'articolo 71, comma 3, provvede a:
a)
verificare che sia intervenuta la liquidazione;
b)
riscontrare che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento
di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si
riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza,
od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
3.
Non può farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od
agli atti degli organi e degli uffici regionali, con i quali sono assunti i
relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi.
4.
Al pagamento delle competenze fisse ed accessorie del personale regionale,
compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato e al versamento
dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché a pagamento
degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del
personale
collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o a mezzo di ruoli di spesa
fissa o mediante ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più
funzionari delegati.
Art.
73
Estinzione
dei titoli di spesa.
1.
I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale nei limiti dei fondi
stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo nel
bilancio di cassa mediante:
a)
rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori,
rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;
b)
accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;
c)
commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a
mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o
telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;
d)
commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a
qualunque titolo effettuate sui pagamenti;
e)
assegno postale localizzato.
2.
Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e)
del comma 1, occorre l'espressa richiesta dei creditori.
3.
Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa, di cui alla lettera a) del
comma 1, siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale
è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di
spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone
autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.
4.
I titoli si spesa estinti, ai sensi del comma 3, si considerano, agli effetti
del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.
5.
I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento
dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione
di tesoreria.
Art.
74
Titoli
di spesa ineseguibili.
1.
Qualora il Servizio ragioneria della Regione riscontri irregolarità o errori
negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 69 e 72, provvede, ove
possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli
errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa
competente. In ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie
per la regolarizzazione dell'atto.
2.
Qualora il responsabile del Servizio ragioneria non ritenga, per gravi
irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un
ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di
responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla
necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta regionale o
di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile del Servizio
ragioneria riferisce all'assessore al bilancio che informa la Giunta regionale.
Se la Giunta regionale ritiene di dar corso al provvedimento, l'assessore al
bilancio dà ordine scritto al responsabile del Servizio ragioneria che è tenuto
ad eseguirlo, ad eccezione dei casi di:
a)
eccedenza della spesa rispetto allo stanziamento;
b)
imputazione ai residui anziché alla competenza e viceversa;
c)
incompatibilità della spesa rispetto all'oggetto dello stanziamento.
3.
Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è allegata all'atto d'impegno o al
titolo di spesa.
Art.
75
Gestione
unificata delle spese strumentali.
1.
Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la
gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità
amministrativa, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di
servizio.
2.
L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1,
nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dalla Giunta
regionale.
3.
I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese
comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle
spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva
competenza.
Sezione
IV
Funzionari
delegati
Art
76
Aperture
di credito.
1.
Nei casi previsti dalla presente legge, l'effettuazione delle spese può
avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro
limiti di importo di volta in volta definiti.
2.
Per le spese di funzionamento degli uffici, per quelle di manutenzione degli
stabili e dei mobili ad essi pertinenti, nonché per le altre indicate
annualmente nella legge di bilancio, le aperture di credito sono autorizzate,
con atto motivato della Giunta regionale entro il limite massimo fissato con la
predetta legge di approvazione del bilancio.
3.
Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata
l'apertura di credito, effettua i prelievi mediante i buoni di prelevamento in
contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a
favore dei creditori.
4.
Il prelievo è effettuato, per ciascuna unità previsionale di spesa e per
ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a favore del funzionario
delegato.
Art.
77
Rendicontazione.
1.
Il funzionario delegato dovrà rendere alla Giunta regionale il conto delle
somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese -
semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di
ogni anno.
2.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo
dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le
facoltà del funzionario delegato.
3.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni
dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi
richiamati nel comma 2.
4.
Il Servizio ragioneria della Regione approva il rendiconto dando discarico al
funzionario delegato delle somme erogate.
5.
Qualora in sede di riscontro il Servizio ragioneria accerti irregolarità -
salvo i casi previsti dall'articolo 74, comma 1 - nei conti o carenze nella
documentazione giustificativa della spesa, ne informa il Direttore alle risorse
finanziarie, umane e strumentali il quale restituisce il rendiconto al
funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
6.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Direttore rimette gli atti
alla Giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con
deliberazione motivata.
Sezione
V
Servizio
di tesoreria
Art.
78
Disciplina.
1.
Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura ad evidenza pubblica, ad un
istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente
legislazione.
2.
Il servizio di tesoreria è regolato da una convezione che detta, tra l'altro,
norme atte a consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di
controllo sul servizio medesimo.
3.
La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali
l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi,
progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a
stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine
di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione
comune dei rispettivi sistemi informativi.
4.
Il Servizio ragioneria è tenuto a pubblicare mensilmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione i movimenti di tesoreria e i relativi saldi.
Art.
79
Anticipazione
di cassa.
1.
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il
tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di
cassa per un importo, non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
tributarie. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
nel quale sono contratte.
2.
Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta
regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3.
Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento
fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
4.
Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio
ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso.
Sezione
VI
Residui
Art.
80
Residui
attivi. Nozione.
1.
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse
e non versate entro il termine dell'esercizio.
Art.
81
Ricognizione
dei residui attivi.
1.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato
con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
2.
La Giunta regionale allega al conto del bilancio un prospetto di
classificazione dei residui attivi nelle seguenti categorie:
a)
crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b)
crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c)
crediti riconosciuti inesigibili.
3.
I crediti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, continuano ad essere
riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici
competenti. I crediti di cui alla lettera c) del medesimo comma sono eliminati
dalle scritture.
Art.
82
Residui
passivi. Nozione.
1.
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non
pagate entro il termine dell'esercizio.
2.
Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti
di competenza e non impegnate a nonna dell'articolo 59 entro il termine
dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali di gestione.
3.
Le somme di cui al comma 2 possono essere conservate nel conto dei residui per
non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette
somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai
creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento.
La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro
totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo
di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.
4.
Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio
successivo a quello in cui fu iscritto la stanziamento, le somme relative a,
spese in conto capitale.
5.
Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3,
provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio
successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale,
entro dieci giorni.
6.
Le somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate
entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio
successivo per le medesime finalità.
Art.
83
Ricognizione
dei residui passivi.
1.
L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile
alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme
già conservate tra i residui degli esercizi precedenti, è disposto dalla Giunta
regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 15 aprile di ogni anno.
2.
Nella ricognizione dei residui passivi, si osservano i seguenti principi:
a)
le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura
dell'esercizio finanziario, costituiscono economie di bilancio;
b)
le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla
chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle corrispondenti unità
previsionali di base del bilancio e nei corrispondenti capitoli del bilancio
dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate entro l'esercizio
successivo
a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economie di
bilancio;
c)
le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate
a chiusura d'esercizio costituiscono economie di bilancio;
d)
alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste, per le
spese obbligatorie e d'ordine si applicano le disposizioni generali di cui alle
lettere a) e b);
e)
le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale
regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi
successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi;
f)
le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza
di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa
per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari,
in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, possono essere
trasferite agli esercizi successivi, sino a che permanga l'esigenza della spesa
e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti
dallo Stato o dall'Unione Europea in relazione all'attuazione dei programmi e
dei progetti;
g)
gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo
sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi della lettera h), qualora
sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo;
h)
gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari,
mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi
successivi per tutta la durata del prestito;
i)
le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione
in bilancio, si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in
cui le somme stesse vanno trasferite.
3.
Nella determinazione dei residui delle spese in conto capitale di cui al comma
2, lettera b), la Giunta regionale verifica lo stato di attuazione dei
programmi in corso e che sussista l'effettiva necessità di conservazione anche
parziale delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli
investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.
4.
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, con propri atti, gli stanziamenti
trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali
di base del bilancio, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base
e nuovi capitoli.
5.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato
con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
TITOLO
V
Rendiconto
generale della Regione
Art.
84
Definizione
e contenuti.
1.
Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione
finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.
2.
Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio, il conto del
patrimonio, il conto economico.
3.
Al rendiconto generale sono allegati:
a)
la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;
b)
la relazione del Collegio dei revisori;
c)
le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello
Statuto;
d)
i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.
Art.
85
Conto
del bilancio.
1.
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria
sulla base delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio
annuale di previsione di cui assume la medesima struttura.
2.
Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di
spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:
a)
le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive,
accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
b)
le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive,
impegnate, pagate e rimaste da pagare;
c)
la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
d)
il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano
all'esercizio successivo.
3.
Le riscossioni e i pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza,
in conto residui e nel totale.
Art.
86
Conto
del patrimonio.
1.
Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla
data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
a)
le attività e le passività finanziarie;
b)
i beni mobili e immobili;
c)
ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
2.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
3.
Al fine di consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di
utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore
classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
4.
La valutazione dei componenti attivi e passivi del patrimonio della Regione è
effettuata sulla base dei criteri indicati dall'articolo 72 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in quanto applicabili, ivi compresi quelli
attinenti all'ammortamento dei beni.
5.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e
delle partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Art.
87
Conto
economico.
1.
Il conto economico espone l'attività della Regione secondo criteri di
competenza economica, anche in base all'articolazione per centri di costo alla
cui individuazione provvede la Giunta regionale.
2.
Il conto economico è redatto sulla base delle risultanti finali del sistema di
contabilità economica di cui all'articolo 94, ai sensi dell'articolo 12 del
D.Lgs. n. 279/1997.
3.
Al fine di collegare il risultato economico della gestione, scaturente dal
conto economico, con il risultato finanziario della gestione, risultante del
conto del bilancio, devono essere evidenziate le poste integrative e
rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei
fenomeni di gestione.
Art.
88
Relazione
della Giunta regionale.
1.
Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei
dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico
della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti
e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in
relazione
agli
obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo
Il della presente legge.
Art.
89
Formazione
e approvazione.
1.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile, il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, corredato
del relativo disegno di legge e degli allegati di cui all'articolo 84, comma 3.
2.
Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione
entro il successivo 31 luglio.
Art.
90
Struttura.
1.
Con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è determinata
la struttura del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto
economico.
2.
Ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il
rendiconto generale della Regione è riformulato sulla base degli schemi
uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.
TITOLO
VI
Sistemi
di scritture
Art.
91
Contabilità
generale.
1.
Il Servizio ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili
rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari,
patrimoniali ed economici della gestione della Regione.
2.
Il sistema di contabilità generale è costituito da:
a)
un sistema di contabilità finanziaria;
b)
un sistema di contabilità patrimoniale;
c)
un sistema di contabilità economica.
3.
Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.
Art.
92
Contabilità
finanziaria.
1.
La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano per
ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni
finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli
stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a
registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e
gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia
in conto competenza che in conto residui.
2.
La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine
dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione
attraverso la formazione del conto del bilancio.
Art.
93
Contabilità
patrimoniale.
1.
La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le
variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto
della gestione del bilancio che per altre cause, l'incremento o decremento
netto del patrimonio iniziale.
2.
Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli
inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra
scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della
gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.
Art.
94
Contabilità
economica.
1.
Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività
prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato, ove
ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, anche su
rilevazioni analitiche per centri di costo.
2.
In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di
contabilità economica di cui al comma 1, si osserva l'articolo 10 del D.Lgs. n.
279/1997, in quanto applicabile.
3.
Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche
ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del
progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse del monitoraggio degli
effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei
costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del
sistema dei controlli interni.
TITOLO
VII
Sistema
dei controlli interni
Art.
95
Principi
del controllo interno.
1.
La Regione adegua il proprio sistema di controllo interno ai seguenti principi
generali:
a)
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b)
verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c)
valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai
fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in
sede contrattuale (valutazione del personale);
d)
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
programmi ed altri strumenti della programmazione e di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Art.
96
Controllo
di regolarità amministrativa e contabili.
1.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, è esercitato dal
Servizio ragioneria su tutti gli atti dei dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa che comportano spese. A tali fini, gli atti
suddetti devono essere soggetti al visto di regolarità contabile ai fini della
loro esecutività.
2.
La Giunta regionale può altresì attribuire ad appositi Servizi ispettivi il
controllo di cui al comma 1, con riferimento alla realizzazione di opere
pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo.
3.
Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono uniformarsi, di
norma, ai principi generali della revisione aziendale.
Art.
97
Controllo
di gestione.
1.
Il controllo di gestione è un sistema di analisi e di monitoraggio rivolto a
verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante
tempestivi interventi di correzione.
2.
Il controllo di gestione è esercitato da un'apposita unità organizzativa della
Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3.
Il sistema di controllo di gestione, assumendo come riferimento il bilancio di
direzione di cui all'articolo 48, provvede all'elaborazione ed all'applicazione
di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione
amministrativa.
4.
Nell'ambito del controllo di gestione è esclusa ogni attività di valutazione
dei dirigenti e del personale della Regione.
5.
La struttura di cui al comma 2 è l'organismo di riferimento per le rilevazioni
e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta
del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 94.
Art.
98
Valutazione
dei dirigenti.
1.
La valutazione dei dirigenti è finalizzata a verificare le prestazioni
lavorative ed i risultati raggiunti dai dirigenti, al miglioramento
dell'organizzazione e dei processi di lavoro, a sviluppare specifiche politiche
per
la valorizzazione della risorsa umana anche mediante la definizione di piani di
formazione e arricchimento professionale, di carriera e di miglioramenti
retributivi sulla base di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro
vigenti.
2.
La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli
obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti relativi allo sviluppo delle
risorse professionali, umane ed organizzative a questi assegnate è effettuata:
a)
dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dalla struttura
deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli
enti e agenzie regionali;
b)
dai Direttori regionali e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i
dirigenti responsabili di servizio e per gli altri dirigenti.
3.
I criteri, i parametri, gli indicatori da prendere a riferimento, l'iter
procedurale della valutazione sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base
dei seguenti principi:
a)
l'organo che effettua la valutazione ha diretta conoscenza dell'attività del
valutato;
b)
è garantita la partecipazione del valutato al procedimento di valutazione;
c)
la valutazione è basata su elementi oggettivi.
4.
La valutazione del personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti
responsabili di servizio sulla base dei principi previsti dal comma 3 in quanto
applicabili e dei criteri previsti dal CCNL vigente.
Art.
99
Controllo
strategico.
1.
Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione
delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni e a verificare l'effettiva attuazione
delle scelte contenute negli atti medesimi.
2.
Il controllo strategico è esercitato da un apposito organismo di diretta
collaborazione del Presidente della Giunta regionale. L'organismo può essere
costituito anche in forma di organo collegiale, ferma restando la possibilità
di ricorrere ad esperti esterni alla Regione.
3.
Il controllo strategico si basa sulla valutazione degli strumenti attuativi
della programmazione regionale al fine di verificare il grado di coerenza e la
congruità degli stessi con gli obiettivi strategici fissati dalle direttive e
dagli altri atti di indirizzo politico, di cui al comma 1.
4.
La Giunta regionale provvede a verificare l'opportunità di integrare la
funzione di controllo strategico con l'attività delle unità tecniche di
supporto di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art.
100
Attività
ispettiva.
1.
Il responsabile della struttura preposta al controllo di gestione ed il responsabile
dell'organismo per il controllo strategico richiedono ai centri di
responsabilità amministrativa qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che
ritengano utile per l'esercizio e per le finalità del controllo.
2.
I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a fornire
gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste. In mancanza, i
responsabili di cui al comma 1 possono effettuare e disporre ispezioni e
accertamenti diretti, previo preavviso.
Art.
101
Rapporti
sull'attività di controllo strategico.
1.
L'organismo deputato al controllo strategico, tenuto anche conto dei risultati
del controllo di gestione, redige, al termine di ciascun semestre e alla fine
di ciascun anno, un rapporto sui risultati delle analisi effettuate con
proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e
dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2.
I rapporti sono trasmessi, entro trenta giorni dalle rispettive scadenze, al
Presidente della Giunta regionale, ai Direttori, al responsabile delle
strutture di coordinamento della programmazione. Sulle questioni attinenti
l'attività di valutazione dei Direttori, l'organismo deputato al controllo
strategico riferisce soltanto al Presidente della Regione e in via riservata.
TITOLO
VIII
Responsabilità
e controlli particolari
Art.
102
Responsabilità
degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione.
1.
Gli amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e
solidalmente verso la Regione secondo le norme vigenti per la amministrazione
dello Stato.
Art.
103
Controllo
della spesa delegata agli enti locali.
1.
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali
dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere
economico, finanziario e contabile.
2.
Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate
nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 53, comma 1, devono
presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e
finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di
delega.
3.
Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti secondo le
direttive fissate dalla Giunta regionale.
4.
In ogni tempo il Presidente della Giunta regionale può disporre verifiche
presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle
assegnazioni regionali.
5.
Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese
e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle
materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della
Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti
riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli
opportuni rimedi.
TITOLO
IX
Disposizioni
finali e transitorie
Art.
104
Cooperazione
Stato-Regioni.
1.
La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di rapporto di
reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella
materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di
collaborazione, ai sensi della legge quadro in materia di bilancio e
contabilità delle regioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art.
105
Autonomia
contabile del Consiglio regionale.
1.
Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un
bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento
interno.
2.
Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio
medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.
Art.
106
Rinvio.
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme
di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e in particolare
alle disposizioni contenute nella legge quadro in materia di bilancio e
contabilità delle regioni, nella L. n. 468/1978, nella legge 23 agosto 1988, n.
362, nella legge 3 aprile 1997, n. 94, nel D.Lgs. n. 279/1997, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.
107
Armonizzazione
con le norme statali delegate.
1.
La Regione armonizza, laddove necessario, le norme concernenti il sistema
contabile, contenute nella presente legge, con le disposizioni che saranno
recate dalle norme delegate previste dal comma 4, dell'articolo 1 della legge
25 giugno 1999, n. 208.
Art.
108
Modifica
delle procedure interne.
1.
Le procedure interne, di formazione degli atti di programmazione, previste
dalla presente legge, possono essere modificate con regolamento regionale.
Art.
109
Abrogazione
di norme.
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
a)
la legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con le modifiche e le integrazioni
recate dalla legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 e dalla legge regionale 12
agosto 1986, n. 30;
b)
la legge regionale 16 marzo 1973, n. 18;
c)
l'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
1-bis
Alla legge di bilancio e sue variazioni, al conto consuntivo relativo
all'esercizio finanziario 2000 nonché a tutti gli atti di carattere normativo e
amministrativo e ai procedimenti ad essi relativi continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dalla legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive
modificazioni ed integrazioni(2).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 28, L.R. 9 marzo 2000, n. 18.
Art.
110
Entrata
in vigore.
1.
Le disposizioni della presente legge concernenti la formazione degli strumenti
di programmazione e di bilancio si applicano a partire dall'anno 2001.